Art. 1
In vigore dal 14 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Legazione, presso l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (O.E.C.E.) in Parigi, è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-29;957#art-1