Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto Id luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio decreto 30 luglio 1957, n. 813, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.
Visto il proprio decreto 11 febbraio 1958, n. 187, con il quale la predetta Cassa è stata autorizzata ad emettere cartelle fondiarie;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma in data 24 luglio 1539 e 11 gennaio 1962, con le quali si chiede la estensione dell'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni, esercizio da svolgere per l'esclusivo tramite di dette aziende, secondo modalità e condizioni da concretarsi in apposite convenzioni di rappresentanza;
Viste le deliberazioni dei Consigli di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni, con le quali si consente che la Cassa di risparmio di Roma eserciti il credito fondiario nella zone di rispettiva competenza e per l'esclusivo tramite delle aziende medesime, secondo modalità e condizioni da concretarsi in apposite convenzioni di rappresentanza;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio del credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, alle zone di competenza della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni.
Per l'esercizio di tale attività, la Cassa di risparmio di Roma si varrà delle Casse di risparmio di cui al comma precedente, in conformità di apposite convenzioni di rappresentanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 1962
GRONCHI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 40. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-28;965#art-1