Art. 4

In vigore dal 31 ago 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 87. - VILLA
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Art. 4 Istituzione in Perht (Australia) di un Consolato di 1ª categoria, soppressione del Vice Consolato di la categoria nella stessa localita' e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale di la categoria in Melbourne (Australia). — Testo vigente | Portale Normativo