Art. 1
In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 18 aprile 1962, n. 209, recante "Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo";
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Ai redditi intermedi tra quelli indicati nell' della legge 18 aprile 1962, n. 209, l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le finanze.
I redditi imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:
Lire Lire per unita di lire
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tra 240.000 e 1.000.000 10.000
" 1.000.000 " 2.000.000 20.000
" 2.000.000 " 5.000.000 50.000
" 5.000.000 " 10.000.000 100.000
" 10.000.000 " 50.000.000 200.000
" 50.000.000 " 100.000.000 500.000
" 100.000.000 " 200.000.000 1.000.000
" 200.000.000 " oltre 2.000.000
Nella tabella allegata al presente decreto sono indicati il reddito arrotondato, l'aliquota, la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di reddito imponibile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-25;667#art-1