Art. 2
In vigore dal 14 ago 1962
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa centrale di risparmio V. E. per le Province siciliane istituirà una separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-20;956#art-2