Art. 1

In vigore dal 4 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 772, emesso nell'adunanza del 10 aprile 1962; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello della frazione San Nicola del comune di Centola, in provincia di Salerno, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 29 novembre 1961, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1962 SEGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 42. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato della frazione di San Nicola del Comune di Centola (Salerno), tra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo