Art. 1
In vigore dal 30 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 30 giugno 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Cavallina in provincia di Bergamo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 1036 in data 26 febbraio 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 120035 in data 17 aprile 1962 del Ministero del tesoro;
Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della Valle Cavallina in provincia di Bergamo esteso per ha. 8.103 delimitato secondo la linea segnata in tinta verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1962
SEGNI
SULLO - TREMELLONI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-16;1349#art-1