Art. 1

In vigore dal 15 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 480, emesso nell'adunanza del 13 marzo 1962; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Vito Romano, in provincia di Roma, limitatamente alla zona denominata Torricella. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1962 GRONCHI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 65. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di San Vito Romano fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo