Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243;
Vista la deliberazione in data 27 novembre 1961 del Consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1.500.000.00, assegnata dalla Cassa di risparmio in Bologna".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1962
GRONCHI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-06;785#art-1