Art. 1

In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243; Vista la deliberazione in data 27 novembre 1961 del Consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1.500.000.00, assegnata dalla Cassa di risparmio in Bologna". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1962 GRONCHI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-05-06;785#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio in Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo