Art. 1
In vigore dal 5 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 27 giugno 1961, n. 543 e 31 ottobre 1961, numeri 1115 e 1119;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese Impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, esiote la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, è autorizzato il prelevamento di lire 492.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro
Spese per servizi speciali ed
uffici esterni dell'Amministra-
zione del tesoro - Servizi del
tesoro:
Cap. n. 328. - Indennita e
rimborso spese di trasporto per
le missioni effettuate dal per-
sonale ispettivo del Tesoro ap-
partenente al ruolo organico
dell'Amministrazione centrale
addetto alla vigilanza governa-
tiva delle borse valori........ L. 8.000.000
Ministero degli affari esteri
Spese di rappresentanza,
d'ufficio e diverse:
Cap. n. 60. - Spese per con-
gressi e conferenze e per l'in-
vio di delegati e delegazioni a
congressi, conferenze, esposi-
zioni, mostre internazionali e
simili e convegni di carattere
economico sia in Italia che al-
l'estero. Spese occorrenti per
promuovere ed incrementare
l'attivita di missioni economi-
che e commerciali straniere e
di missioni economiche italiane
nei Paesi esteri............... " 72.000.000
Ministero della pubblica istruzione
Spese per l'istruzione clas-
sica, scientifica e magistrale:
Cap. n. 85. - Indennita e
compensi per gli esami nelle
scuole ed istituti governativi
d'istruzione classica scienti-
fica e magistrale, ai sensi del
decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 24 ot-
tobre 1946, n. 381, del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n.
1076, della legge 10 marzo
1955, n. 95 e legge 2 febbraio
1959, n. 30.................... " 112.000.000
Spese per l'istruzione tecni-
ca:
Cap. n. 122. - Indennita e
compensi per gli esami nelle
scuole ed istituti governativi
d'istruzione tecnica ai sensi
del decreto legislativo del Ca-
po provvisorio dello stato 24
ottobre 1946, n. 381, del de-
creto legislativo 7 maggio
1948, n. 1076 e della legge 10
marzo 1955, n. 95.............. " 300.000.000
-----------
L. 492.000.000
-----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-30;475#art-1