Art. 1
In vigore dal 11 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1961, con il quale il Banco di Napoli, avente una propria Sezione di credito fondiario, è stato autorizzate od istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, avente una propria Sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1962
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-27;925#art-1