Art. 1
In vigore dal 3 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 25 giugno 1960, n. 4219, del Consiglio provinciale di Treviso, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della detta Provincia;
Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 41. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-27;821#art-1