Art. 1

In vigore dal 3 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 25 giugno 1960, n. 4219, del Consiglio provinciale di Treviso, con la quale viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della detta Provincia; Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Treviso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 41. - VILLA
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