Art. 1
In vigore dal 26 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 14 marzo 1960, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 18 novembre 1958, n. 2609, approvata dal Ministero dell'interno con nota 21 luglio 1959, n. 16171, ha chiesto l'approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 69 di esecuzione della zona compresa fra la via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti è stata presentata una opposizione da parte della Società immobiliare "Domus Aurea", (A.I.D.A.);
Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto a tale opposizione con nota 14 marzo 1960, n. 11222;
Ritenuto che la proposta variante prevede la modificazione dei trattati stradali e delle destinazioni di tre zone ricadenti nel perimetro del piano particolareggiato n. 60;
Considerato che la prima zona interessata dalla variante di che trattasi è un lotto di proprietà della Unione donne di Azione Cattolica già compreso nella variante ter al piano particolareggiato n. 10 per il quale, a seguito del parziale accoglimento della opposizione presentata dall'Ente proprietario, venne prescritto, i decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952 di approvazione della variante stessa che il comune di Roma avrebbe dovuto adottare una variante che fermo restando il carattere fondamentale della sistemazione prevista, consentisse di ridurre la parte da espropriare;
Che in conseguenza di quanto sopra nella variante in questione è stata eliminata la strada che sbocca sulla via Gregorio VII che taglia la predetta proprietà ed il lotto è stato destinato parte a palazzine con limitazioni di altezza, parte a parco pubblico, parte a zona di rispetto e parte a sede stradale:
Considerato che la seconda zona della variante di che trattasi riguarda una vasta area irregolare parallela alla via Gregorio VII che viene destinata alla costruzione di una Chiesa e di edifici parrocchiali;
Che la terza zona riflette la sistemazione del tracciato stradale di collegamento tra via delle Fornaci, piazza della Stazione di San Pietro e via Monte del Gallo;
Considerato che la variante quater al piano particolareggiato n. 60 predisposta dal comune di Roma appare ammissibile in quanto le modifiche e sistemazioni in essa previste tendono a migliorare le condizioni delle zone interessate in ordine principalmente alle attività impellenti necessità del traffico e dei collegamenti viari, estendendo le zone destinate a parco pubblico e prevedono il completamento delle attrezzature di quartiere;
Considerato che l'opposizione della Società immobiliare "Domus Aurea" (A.I.D.A.), la quale muove vari rilievi alla sistemazione prevista per la prima zona oggetto della presente variante, deve essere respinta in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;
Considerato che la proposta variante comporta modifiche alle previsioni del piano regolatore di massima del 1931;
Che per l'attuazione della variante di che trattasi si ritiene congruo fissare il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1961, R./340, con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo a detta variante;
Visto il voto n. 722 emesso dalla Commissione per l'esame di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 23 giugno 1960;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Respinta l'opposizione della Società immobiliare "Domus Aurea" (A.I.D.A.) è approvata la variante quater al piano particolareggiato n. 60 di esecuzione della zona compresa fra via Aurelia, via di Bravetta, via Vitellia e le Mura, urbane, approvato con regio decreto 17 agosto 1938, e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1952.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione, in un elenco delle proprietà interessate, nella nota 14 marzo 1960, n. 11222, contenente le controdeduzioni comunali all'opposizione della Società immobiliare "Domus Aurea".
Per l'attuazione della variante è fissato il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 5. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-27;720#art-1