Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Considerato la necessità e l'urgenza di adeguare alcune norme che disciplinano la coltivazione del tabacco alle prescrizioni di difesa contro la peronospora;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
I semenzai di tabacco dovranno essere costituiti con tecnica razionale e raggruppati in appositi centri di produzione di piantine, dichiarati idonei ed autorizzati dalla competente Direzione compartimentale per la coltivazione dei tabacchi.
Le superfici, investite a semenzaio per ciascun, centro, non possono, di regola, essere inferiori a metri quadrati 500 per la varietà Kentucky e similari, Beneventano e Nostrano; a metri quadrati 1000 per le varietà Bright, Burley, Maryland, Sub-tropicali, Resistente, Samsum, Porsucian ed Erzegovina; a metri quadrati 2000 per le varietà Perustitza e Nanthy.
I suddetti limiti potranno essere ridotti nel caso in cui sia sufficiente un'area inferiore di semenzaio per la produzione di piantine necessarie alla copertura della superficie di ciascuna Concessione speciale e, nel caso di varietà da fiuto, di ciascuna Concessione di manifesto.
I centri potranno essere costituiti:
1) dai coltivatori singoli ed associati;
2) dai concessionari speciali e per l'esportazione, singoli ed associati;
3) dai concessionari di manifesto, singoli ed associati;
4) dai richiedenti, singoli ed associati, che intendono eseguire - a norma del secondo comma - esclusivamente la semina per la vendita delle piantine ai coltivatori.
È vietato formare semenzai fuori dei centri autorizzati per la produzione di piantine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 70. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-27;451#art-1