Art. 1

In vigore dal 21 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1 ottobre 1960, è determinato in cinquemilacinquecentosessantasei. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1962 GRONCHI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 80. - VILLA
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Art. 1 Determinazione in 5566 del numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica alla data del 1 ottobre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo