Art. 1
In vigore dal 21 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica alla data del 1 ottobre 1960, è determinato in cinquemilacinquecentosessantasei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1962
GRONCHI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 80. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-18;1319#art-1