Art. 2
In vigore dal 29 apr 1962
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, concernente la ripartizione dei nuovi posti di professore di ruolo - di cui il cinquanta per cento destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo riguardanti corsi sovraffollati - istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, è modificato come appresso:
il posto di professore di ruolo già attribuito alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli per l'insegnamento di Istituzioni di diritto penale, è invece, assegnato alla Facoltà di giurisprudenza, della Università di Camerino per il gruppo di discipline pubblicistiche;
il posto di professore di ruolo già, attribuito alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo per l'insegnamento di Storia economica è, invece, attribuito alla Facoltà di farmacia dell'Università stessa per l'insegnamento di Chimica farmaceutica applicata;
il posto di professore di ruolo già attribuito alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze per il raddoppiamento dell'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata è, invece, assegnato alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma per il raddoppiamento dell'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1962
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 42. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-12;142#art-2