Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 26 ottobre 1960, n. 1210, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che il "Fondo di riserva per le spese Impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di lire 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61, presenta, al 30 giugno 1961, una disponibilità di lire 269.017.190;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1960-61, il prelevamento di lire 180.372.867 (centottanta milionitrecentosettantaduemilaottocentasessantasette) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 25 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
Cap. n. 8. - Indennizzi per perdite, avarie,
ritardata resa di spedizioni e passivita per
tasse di trasporto, rimaste totalmente o parzial-
mente scoperte.................................. L. 121.339.918 Cap. n. 33. - Spese per prestazioni sanitarie
(regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e regio
decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 507)............... " 13.205.939 Cap. n. 42. - Gettoni di presenza e compensi ai
componenti di Commissioni (decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5)........... " 2.941.866 Cap. n. 46. - Spese giudiziali e contenziose... " 4.603.794 Cap. n. 48. - Indennizzi per danni alle persone
ed alle proprietà................................ " 24.771.08 6
Cap. n. 52. - Compensi ad altre Amministrazioni
per i servizi coi loro treni e per i servizi su
tronchi in esercizio speciale e di confine....... " 13.510.264
----------- L. 180.372.867
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Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1960-61.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 11962
GRONCHI
MATTARELLA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-10;964#art-1