Art. 1

In vigore dal 29 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed in particolare l'art. 6, con la quale, fra l'altro, è stata autorizzata l'istituzione di cento nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui cinquanta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a cinquecento per le altre; Veduto il proprio decreto in data 31 marzo 1962 con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di 93 dei 100 posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti sette posti di professore di ruolo dei cinquanta, destinati al raddoppiamento di cattedre; Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei sette posti di professore di ruolo anzidetti; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I rimanenti sette posti di professore di ruolo dei cinquanta destinati al raddoppiamento di cattedre sono assegnati, con effetto dall'anno accademico 1962-63, alle Facoltà di cui appresso, per gli insegnamenti rispettivamente indicati: Universita di Bari Facolta di Agraria: Insegnamento di Agronomia e coltivazioni erba- cee............................................... posti n. 1 Universita di Palermo Facolta di Giurisprudenza: Insegnamento di Diritto civile................ " 1 Insegnamento di Procedura penale.............. " 1 Universita di Pisa Facolta di Farmacia: Insegnamento di Chimica farmaceutica e tossi- cologia........................................... " 1 Facolta di ingegneria: Insegnamento di Elettrotecnica................ " 1 Insegnamento di Scienza delle costruzioni..... " 1 Universita di Roma Facolta di Lettere e filosofia: Insegnamento di Storia medioevale............. " 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1962 GRONCHI GUI Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 40. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;141#art-1

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Art. 1 Ripartizione dei rimanenti sette posti dei cento istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17. — Testo vigente | Portale Normativo