Art. 3
In vigore dal 29 ago 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1962
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-02;1146#art-3