Art. 1
In vigore dal 29 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Saloniceo (Grecia), è modificata come segue: province di Dranna, Salonicco, Cavalla, Imathia, Kastoria, Kilkis, Cozani, pella, Pieria, Serre, Florina, Calcidica, Evros, Rodope, Monte Athos, Xanti e Lesbo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-02;1145#art-1