Art. 1
In vigore dal 5 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1961, n. 1303;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 13 gennaio 1962, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni si obbliga a versare annualmente all'Università di Firenze ad integrazione del contributo già stabilito con la precedente convenzione una suppletiva somma destinata al funzionamento della cattedra convenzionata di gerontologia esistente presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella, convenzione istitutiva della cattedra stessa, stipulata il giorno 8 luglio 1961 ed approvata con decreto presidenziale in data 14 dicembre 1961, n. 1303.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1962
GRONCHI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-31;848#art-1