Art. 2
In vigore dal 29 apr 1962
I rimanenti sette posti di professore di ruolo del 50 destinati al raddoppiamento di cattedre saranno successivamente assegnati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1962
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 39. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-31;140#art-2