Art. 2

In vigore dal 29 apr 1962
I rimanenti sette posti di professore di ruolo del 50 destinati al raddoppiamento di cattedre saranno successivamente assegnati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1962 GRONCHI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 39. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-31;140#art-2

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Art. 2 Ripartizione di novantatre dei cento nuovi posti di professore di ruolo universitario istituiti, con effetto dall'anno accademico 1962-63, dalla legge 26 gennaio 1962, n. 17. — Testo vigente | Portale Normativo