Art. 1
In vigore dal 12 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dal medico provinciale di Salerno, per la revoca della dichiarazione di endemia malarica per il territorio del comune di Valva di quella Provincia, trasmessa unitamente al parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 20 gennaio 1961;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 24 marzo 1904, n. 177, con il quale, fra l'altro, è stata stabilita la zona malarica del predetto comune di Valva;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 24 marzo 1904, n. 177, per il comune di Valva della provincia di Salerno, è revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1962
GRONCHI
JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-30;547#art-1