Art. 1
In vigore dal 5 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: "Storia delle dottrine politiche".
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di:
"Storia delle dottrine politiche".
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
"Storia delle dottrine politiche";
"Lingue e letteratura americana";
"Lingua e letteratura russa";
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1962
GRONCHI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-30;237#art-1