Art. 1

In vigore dal 9 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, e modificato con propri decreti in data 6 novembre 1960, n. 1603 e 18 febbraio 1961, n. 113; Vista, la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 18 ottobre 1961; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica, utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), assegnata dal Monte dei Paschi di Siena". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1962 GRONCHI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1982 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 90. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-29;260#art-1

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Art. 1 Modificazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo