Art. 1
In vigore dal 24 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;.
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2146;
Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1020;
Visto l'art. 4 dello statuto dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana, approvato con il regio decreto 11 gennaio 1943, n. 603, che pone a carico del comune di Viadana l'obbligo di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, il fondo per le spese varie d'ufficio, il personale di segreteria, assistente e di servizio;
Vista la deliberazione n. 148 del 2 dicembre 1957, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 18 dicembre 1957, con decisione n. 5390, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova assume, a proprio carico, nei riguardi dell'istituto tecnico commerciale di Viadana gli oneri previsti dallo art. 144, lettera E, n. 1, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 4 dello statuto dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana è sostituito dal seguente:
"Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, la illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.
Spetta, inoltre, alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1962
GRONCHI
GUI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 9. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-29;1902#art-1