Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 1 marzo 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana, di parte del bacino montano del fiume Conca, in provincia di Pesaro;
Vista la corografia su scala 1: 100,000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 1707 in data 28 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125166 in data 12 gennaio 1962, del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La parte del bacino montano del fiume Conca in provincia di Pesaro, estesa per Ha. 8.149, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1962
GRONCHI
RUMOR - SULLO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 4. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-18;784#art-1