Art. 3
In vigore dal 15 ago 1962
I contributi annui a carico della Cassa marittima tirrena vengono determinati in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in L. 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-14;961#art-3