Art. 1

In vigore dal 12 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, numero 1207 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692; Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 43, 44, 45 e 46, relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 43. - Titolo di ammissione al corso di laurea in Fisica è il diploma di Maturità classica o di Maturità scientifica. Possono inoltre, essere ammessi, i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso è di quattro anni. Art. 41. - Nel corso degli studi si possono seguire tre indirizzi distinti: "generale o didattico", "applicativo". Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1) Fisica generale I; 2) Fisica generale II; 3) Analisi matematica I; 4) Analisi matematica II; 5) Geometria I; 6) Meccanica razionale; 7) Chimica con esercitazioni di laboratorio; 8) Esperimentazione fisica (biennale). Inoltre alla fine del primo biennio lo studente dovrà superare una prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica, secondo i criteri che verranno fissati dalla Facoltà. Gli insegnamenti di Fisica generale I e II e di Analisi matematica I e II constano di due corsi distinti l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. Anche per gli altri corsi indicati vi è un esame finale. I corsi di fisica I e II, di Matematica I e II, di Geometria I e di Meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti: a) comuni ai tre indirizzi: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di Fisica teorica; 3) Metodi matematici della Fisica; b) corsi per l'indirizzo generale; 4) Fisica superiore; 5) Fisica teorica; 6-7) Laboratorio di Fisica (biennale); 8) Un corso complementare a scelta; 9) Un corso complementare di matematiche superiori, a scelta; c) corsi per l'indirizzo didattico: 4-5) Complementi di Fisica generale (biennale); 6-7) Preparazione di esperienze didattiche (biennale); 8) Storia della Fisica; 9) un Corso complementare a scelta. Qualora il corso di Storia della fisica non possa venire svolto lo studente lo sostituirà obbligatoriamente con quello di Fisica superiore. d) Corsi per l'indirizzo applicativo: 4-5) Laboratorio di Fisica (biennale); 6-7-8-9) Quattro complementari a scelta. Art. 45. - I corsi di struttura della materia, di istituzioni di Fisica teorica, di metodi matematici della Fisica, di complementi di Fisica generale, di Fisica teorica, di Fisica superiore, potranno essere accompagnati da esercitazioni che, in tal caso, ne saranno parte integrante. Per ciascuno dei corsi elencati nei vari indirizzi è stabilito un esame finale. Gli insegnamenti biennali di cui ai numeri 6), 7) dell'indirizzo generale, 4), 5) e 6), 7) dell'indirizzo didattico e 4), 5) dell'indirizzo applicativo comportano un esame alla fine di ogni anno. Le esercitazioni di laboratorio per gli indirizzi applicativi si differenziano solo al 4° anno. I corsi facoltativi per l'indirizzo applicativo dovranno essere scelti fra i corsi fondamentali o complementari della Facoltà di scienze. Annualmente nel piano di studi verranno indicati i curricula consigliati dalla Facoltà, a seconda dei vari orientamenti. Curricula diversi da quelli consigliati potranno essere proposti per l'approvazione alla Facoltà dagli studenti interessati. Potranno iscriversi ai corsi del II biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II e Analisi matematica I e II. Non sarà concesso inoltre di sostenere alcun esame del II biennio se non saranno stati superati tutti gli esami e le prove del I biennio. Art. 46. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti. Deve inoltre svolgere almeno un anno di internato presso l'istituto dove intende preparare la tesi di laurea. L'ammissione all'internato può essere subordinata, all'esito di un colloquio di cultura generale. L'esame di laurea consisterà nella discussione orale, in seduta di laurea, di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale, approvata dal professore della materia e depositata in segreteria almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'esame di laurea. A giudizio della Facoltà potrà richiedersi anche la esposizione e la discussione di una memoria della Letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in Fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dallo indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. I corsi complementari fra i quali potranno essere prescelti, in relazione all'indirizzo seguito, quelli lasciati alla scelta dello studente sono: Astrofisica; Astronomia; Biofisica generale; Biofisica delle radiazioni; Calcolo delle probabilità; Chimica fisica; Chimica organica; Chimica teorica; Cibernetica e teoria delle informazioni; Cristallografia; Elettrobiologia; Elettrochimica; Elettrologia; Elettronica; Fisica atomica; Fisica delle basse temperature; Fisica dei metalli; Fisica dei neutroni; Fisica delle macromolecole; Fisica matematica; Fisica nucleare; Fisica dello stato solido; Fisica sanitaria; Geodesia; Geofisica; Geologia; Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di fisica matematica; Istituzioni di fisica nucleare; Istituzioni di geometria superiore; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; Matematiche complementari; Matematiche superiori; Meccanica quantistica; Meccanica statistica; Meccanica superiore; Mineralogia; Misure elettriche; Onde elettromagnetiche; Ottica; Ottica elettronica; Radioattività; Radiobiologia; Scienza dei metalli; Spettroscopia; Storia della fisica; Tecnica del vuoto; Teoria delle funzioni; Termodinamica; Ultracustica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1962 GRONCHI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 18. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-09;945#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi da Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo