Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 25 ottobre 1961, con la quale l'impegno assunto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni per il mantenimento della cattedra convenzionata di Assicurazioni sociali, esistente presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma è tramutato in quello per il mantenimento della cattedra di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione istitutiva della cattedra stessa, stipulata in Roma in data 25 ottobre 1958 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1962
GRONCHI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-03-09;450#art-1