Art. 1

In vigore dal 24 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2319, emesso nell'adunanza del 12 dicembre 1961; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Attigliano, in provincia di Terni, limitatamente alla zona delimitata dal rio Secco, via Case Sparse e piazza del Popolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1962 GRONCHI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 9. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Attigliano (Terni) fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo