Art. 1

In vigore dal 24 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 44660, emesso nell'adunanza del 17 ottobre 1961; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della borgata Cibali del comune di Catania, limitatamente alla zona indicata in tinta rossa nell'annessa planimetria in data 23 settembre 1961, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1962 GRONCHI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 8 - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato della borgata Cibali del comune di Catania fra quelli da consolidare parzialmente a totale carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo