Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano del torrente Cervo, in provincia di Vercelli, esteso per Ha. 38.713;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 4106 in data 17 agosto 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 155758 in data 5 dicembre 1961 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del bacino del torrente Cervo, in provincia di Vercelli, esteso per Ha. 38.713 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1: 100.000, che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962
GRONCHI
RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-20;783#art-1