Art. 1

In vigore dal 28 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 di dicembre 1959, n. 1255, e modificato con proprio decreto in data 25 agosto 1961, n. 1036; Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del Credito fondiario sardo in data 20 ottobre 1961; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario sardo, con sede in Roma è modificato consegue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.000.000.000, assegnata dal Credito fondiario sardo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 32. - VILLA
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Art. 1 Modificazione statutaria del Credito fondiario sardo in Roma Sezione opere pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo