Art. 1
In vigore dal 1 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 16 giugno 1955 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Po in provincia di Cuneo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 3483 in data 9 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 111158 in data 18 novembre 1961 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della. Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il bacino dell'Alto Po, ricadente nella provincia di Cuneo, esteso per Ha. 25.523 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962
GRONCHI
RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;782#art-1