Art. 1

In vigore dal 21 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma nono, della. Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Articolo unico. È concesso alla Scuola centrale Vigilanza Aeronautica Militare (V.A.M.) di Viterbo l'uso della bandiera nazionale conforme ai modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. La bandiera sarà custodita presso la Scuola centrale V.A.M. di Viterbo dal comandante della Scuola stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 72. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-12;291#art-1

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Art. 1 Concessione alla Scuola centrale Vigilanza Aeronautica Militare (V.A.M.) di Viterbo, dell'uso della bandiera nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo