Art. 2
In vigore dal 28 apr 1962
Per l'accesso nei recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:
1) agenti di cambio (compreso uso
tavoli).............................. annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di
cambio:
per il primo rappresentante.... " " 3.000 per i successivi............... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato......... " " 1.000 per i successivi............... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio. " " 1.000 5) commissionari, cambiavalute,
remissori............................ " " 9.000 6) rappresentanti di Istituti di
credito nel recinto delle banche e
banchieri............................ " " 15.000 7) impiegati di banche........... " " 5.000 8) fattorini di banche........... " " 2.000 9) osservatori di Istituti di
credito autorizzati, a termini del-
l'art. 14 del regio decreto-legge 30
giugno 1932, n. 815, ad accedere nel
recinto delle grida.................. " " 25.000 10) tessera di ingresso in Borsa.. " " 5.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 24. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-12;137#art-2