Art. 2

In vigore dal 8 ago 1963
Il contributo annuo a carico dello Stato - corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'istituto d'arte di cui all', è stabilito in L. 36.750.000 trentaseimilionisettecentocinquantamila). La spesa graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-30;2085#art-2

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