Art. 1
In vigore dal 8 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;
Decreta:
È costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo o di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria, meccanica, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 139. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;38#art-1