Art. 1

In vigore dal 8 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: È costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo o di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria, meccanica, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 139. - VILLA
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Art. 1 Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, e approvazione del relativo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo