Art. 4
In vigore dal 28 apr 1962
Il presente decreto ha affetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1962
FANFANI - SEGNI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-26;135#art-4