Art. 3

In vigore dal 25 mar 1962
L'articolo 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti. Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore. Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se, egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma, dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio. Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale, fatta eccezione per la carta d'identità la quale è valida per i pagamenti d'importo non superiore alle lire sessantamila: 1) passaporto; 2) libretto personale di concessione ferroviaria per gli impiegati dello Stato in attività di servizio e in pensione; 3) tessere di riconoscimento, con fotografia, rilasciate di Amministrazioni statali ai propri dipendenti; 4) libretto per licenza di porto d'armi; 5) tessera postale di riconoscimento; 6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli; 7) carta d'identità. Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori, da, parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validità di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 39. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-25;71#art-3

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