Art. 1
In vigore dal 13 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la cui efficacia venne prorogata con successivo decreto 29 dicembre 1956, n. 1507;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 15 gennaio 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 178. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-24;46#art-1