Art. 2
In vigore dal 8 apr 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 gennaio 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1962
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-21;100#art-2