Art. 1
In vigore dal 20 mag 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1963, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, di approvazione della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica;
Considerata l'opportunità che alla Società T.I.M.O. venga riconosciuta la gestione del traffico telefonico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma alle condizioni di cui alla convenzione principale in data 11 dicembre 1957 ed in armonia con l'assetto delle reti telefoniche stabilito dal piano regolatore telefonico nazionale;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 settembre 1960 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.) con la quale viene riconosciuta di competenza della Società stessa la gestione del traffico terminale tra il distretto di Rieti e quello di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SPALLINO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-04;196#art-1