Art. 1

In vigore dal 16 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14: luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema cinema-teatri; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 25 gennaio 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Sezione Provinciale della Federazione italiana lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. - Sezione Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. - cui hanno aderito, in data 16 giugno 1961, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale dello Spettacolo - C.I.S.N.A.L. -,il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L.; Visti, per la provincia di Trapani: - l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960; - l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960; ambedue stipulati tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema - A.G.I.S. e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L., la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961 n. 5 della provincia di Trapani, in data 7 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti delle imprese esercenti cinema e cinemateatri: per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 25 gennaio 1960; per la provincia di Trapani, gli accordi collettivi integrativi 30 marzo 1960 e 30 maggio 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Bologna e Trapani. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;989#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema teatri delle province di Bologna e Trapani. — Testo vigente | Portale Normativo