Art. 1

In vigore dal 16 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi - Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari a marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, Sindacato Provinciale Caffè, Bars, Ristoranti e Trattorie, e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Ascoli Piceno: - il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, l'Associazione dei Commercianti di Fermo e il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa; - il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, e relativa tabella di classificazione degli esercizi, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi dell'Associazione Provinciale Commercianti, il Sindacato Pubblici Esercizi dell'Associazione Commercianti di Fermo e il Sindacato Pubblici Esercizi, la Federazione Provinciale Addetti al Commercio; Visti, per la provincia di Bergamo: - l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1949, stipulato tra l'Associazione Esercizi Pubblici Associati Bergamaschi e la Camera del Lavoro, Settore Commercio, la Libera Unione Provinciale dei Sindacati, Settore Albergo e Mensa; - l'accordo collettivo 27 aprile 1951, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, Settore Commercio, la Unione Sindacale Provinciale; - l'accordo collettivo 21 luglio 1953, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, la Unione Sindacale Provinciale, la Unione italiana del Lavoro; Visti, per la provincia di Bologna: - il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Ristoranti e Trattorie e la Federazione dei Lavoratori Albergo e Mensa; - il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Caffe-Bar e la Federazione Provinciale dei Lavoratori Albergo e Mensa; - l'accordo collettivo 18 dicembre 1956, stipulato tra il Gruppo Pubblici Esercizi - F.I.P.E. - e la F.I.S.A.C. - C.I.S.L. -; al quale hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - e la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -; Visti, per la provincia di Brindisi: - il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la C.G.I.L., l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -; - il contratto collettivo 20 maggio 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi; al quale hanno aderito la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -; Visti, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, e il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulati tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la - F.I.L.A.M.S. Provinciale, la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale, la C.I.S.Na.L. Provinciale; Visti, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, e relative tabelle, ed il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, e relative tabelle, stipulati tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -; Visti, per la provincia di La Spezia: - il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Ristoranti, Trattorie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Albergo-Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -; - il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.; Visti, per la provincia di Modena: - l'accordo collettivo 24 novembre 1958, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi (Ristoranti, Ristoranti d'albergo e Trattorie) e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; - l'accordo collettivo 24 novembre 1958, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi (Caffè, Bars, Gelaterie e Pasticcerie) e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana Lavoratori; Visti, per la provincia di Pisa: - l'accordo collettivo 10 gennaio 1954, stipulato tra i Sindacati Provinciali Bars, Caffè, Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Laboratori di Pasticceria e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale del Commercio C.I.S.L. - al quale ha aderito la Camera Sindacale - U.I.L.; - l'accordo collettivo 18 ottobre 1957, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M. - C.G.I.L. -, la C.I.S.L., la U.I.L.; Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 27 settembre 1957, stipulato tra, il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo-Mensa e Pubblici Esercizi; Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 1 aprile 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti - Sezione Provinciale dei Pubblici Esercizi - e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale C.I.S.Na.L. e la U.I.L. Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Arezzo, in data 31 agosto 1960, n. 5 e n. 3 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960 e 25 giugno 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 15 e n. 12 della provincia di Bologna, in data 31 agosto 1960, n. 5 e n. 3 della provincia di Brindisi, in data 31 maggio 1960 e 20 maggio 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, n. 7 e n. 9 della provincia di Imperia, in data 26 settembre 1960 e 10 novembre 1960, n. 14 e n. 15 della provincia di La Spezia, in data 19 luglio 1960 e 20 luglio 1960, n. 21 e n. 20 della provincia di Modena, in data 20 maggio 1960, n. 2 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 6 della provincia di Rovigo, in data 30 luglio 1960, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi sottoelencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria: - per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1955, relativo al personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie ed ogni altro esercizio similare; - per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1965, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, ed il contratto collettivo integrativo 20 aprile 1955, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e da ogni altro esercizio similare; - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1949, gli accordi collettivi 27 aprile 1951 e 21 luglio 1953, relativi ai dipendenti da ristoranti, trattorie, caffè, bars, pasticcerie e da esercizi similari; - per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, relativo ai dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, il contratto collettivo integrativo 15 marzo 1949, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie, e ad ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceri e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, l'accordo collettivo 18 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria; - per la provincia di Brindisi, il contratto collettivi integrativo 1 agosto 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e il contratto collettivo 20 maggio 1957, relativo al personale dipendente da caffè, bars, pasticcerie, confetterie ed esercizi affini; - per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, ed il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente dai pubblici esercizi (bars, caffè, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo); - per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, ed il contratto collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo al personale dipendente dai bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, fiaschetterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari; - per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti e trattorie, ed il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 24 novembre 1958, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi (ristoranti, ristoranti d'albergo, trattorie) e l'accordo collettivo, pari data, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi (caffè, bars, gelaterie, pasticcerie); - per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 10 gennaio 1954, relativo al personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da bars, caffè, ristoranti, trattorie, pasticcerie, laboratori di pasticceria, e l'accordo collettivo 18 ottobre 1957, relativo alla scala mobile per i dipendenti da pubblici esercizi; - per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 27 settembre 1957, relativo ai dipendenti da ristoranti, bars; - per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 1 aprile 1959, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nei contratti e negli accordi collettivi di cui al primo comma, delle province di Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cosenza, Imperia, La Spezia, Modena, Pisa, Rovigo e Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;988#art-1

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