Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bolzano, il patto collettivo 15 settembre 1959 per i mezzadri, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Mezzadri e Coltivatori Diretti - C.I.S.L. -, cui hanno aderito, in data 30 settembre 1959, la Camera Confederale del Lavoro e C.G.I.L. - e l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Bolzano, in data 6 marzo 1961, del patto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il patto collettivo 15 settembre 1959, relativo ai mezzadri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 21. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;985#art-1