Art. 1

In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per le province di Milano, Conio e Torino: il contratto collettivo 19 ottobre 1959, e relativo allegato, per gli operai dipendenti dalle aziende che incidono e/o fabbricano dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda, l'Unione Industriali di Como, la Unione Industriali di Torino, l'INTERSIND - Delegazione Sindacale Interaziendale di Milano e Torino - e la Federazione, Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, e in pari data, tra le suddette organizzazioni datoriali e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; il contratto collettivo 24 novembre 1959, per gli impiegati dipendenti dalle aziende che incidono c/o fabbricano dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 19 ottobre 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 146 del 19 aprile 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per le province di Milano, Conio e Torino, i contratti collettivi 19 ottobre 1959 e 24 novembre 1959, relativi agli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende che incidono o fabbricano dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, Governo che esercitano simultaneamente entrambe le suddette attività, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle province di Milano, Como e Torino che incidono o fabbricano dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, ovvero che esercitano simultaneamente entrambe le suddette attività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 11. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;983#art-1

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Art. 1 Norme sui trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese delle province di Milano, Como e torino, che incidono o fabbricano dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, ovvero che esercitano simultaneamente entrambe le suddette attivita'. — Testo vigente | Portale Normativo