Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero, dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;
Visto, per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1956, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, cui ha aderito, in data 25 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Grossisti Ortofrutticoli del Polesine e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esportatori Ortofrutticoli e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 10 ottobre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 6 giugno 1959, stipulato tra il Sindacato Grossisti ed Esportatori Ortofrutticoli e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esportatori Ortofrutticoli e la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Ortofrutticoli - C.G.I.L. -;
Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, stipulato tra il Sindacato Esportatori Ortofrutticoli e il Sindacato Provinciale Lavoratori Ortofrutticoli - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Ortofrutticoli - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale - U.I.L. -, e, in data 18 agosto 1959, tra il Sindacato Esportatori Ortofrutticoli e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Settore Commercio;
Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 17 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti Esportatori Prodotti Ortofrutticoli ed Agrumari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Agrumari - C.I.S.L.;
Visto, per la città di Cesena e circondario, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Esportatori Ortofrutticoli e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino:
n. 3 della provincia di Pavia, in data 4 giugno 1960,
n. 6 della provincia di Rovigo, in data 30 luglio 1960,
n. 4 della provincia di Ravenna, in data 30 giugno 1960,
n. 5 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960,
n. 19 della provincia di Modena, in data 21 aprile 1960,
n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960,
n. 3 della provincia di Bari, in data 24 maggio 1960,
n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960,
n. 8 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960,
dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari:
per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1956;
per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1954;
per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1959;
per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 6 giugno 1959;
per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1954;
per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958;
per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 17 ottobre 1958;
per la città di Cesena e circondario, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari delle province di Pavia, Rovigo, Ravenna, Bologna, Modena, Ascoli Piceno, Bari, Palermo e della città di Cesena e circondario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1902
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 12. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;982#art-1