Art. 1
In vigore dal 15 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 711, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo 21 marzo 1955, e relativi tabelle e regolamento per l'apprendistato, per gli operai dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, la Federazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - U.I.L. - cui ha aderito, in data 3 febbraio 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.A.L. -;
Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo 11 dicembre 1958, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra la Unione Provinciale Senese degli Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigianato Senese e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Pistoia, - l'accordo collettivo 29 febbraio 1956, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani, l'Artigianato Pistoiese e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'accordo collettivo 29 febbraio 1956, relative al trattamento salariale per i dipendenti dalle aziende artigiane stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;
Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 6 giugno 1950, per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2 della provincia di Arezzo, in data 14 giugno 1960, n. 4 della provincia di Siena, in data 31 ottobre 1960, n. 1 nella provincia, di Pistoia, in data 18 giugno 1960, n. 7 della provincia di Livorno, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo 21 marzo 1955;
- per la provincia di Siena, il contratto collettivo 11 dicembre 1958;
- per la provincia di Pistoia, gli accordi collettivi 29 febbraio 1956;
per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 6 giugno 1950; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purchè compatibili, per quanto riguarda le attività, artigianale per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Arezzo, Siena, Pistoia e Livorno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 9 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;981#art-1